mandato procura ad litem società cancellata

Ultrattività del mandato ad litem del procuratore di società cancellata

Corte d’appello di Venezia 22/11/2024

“La cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina il venir meno del rapporto di mandato con il procuratore ad litem, sicchè è ammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado promosso dal procuratore della società estinta”
App. Venezia 22 novembre 2024

Commento legale dei nostri esperti

Nel decidere sull’ammissibilità dell’appello proposto dal procuratore di una società estinta, la Corte d’appello di Venezia, richiama il precedente di Cass. Civ. 11193/2022 che, rifacendosi all’ulteriore precedente n. 15295/2014 delle Sezioni Unite che a sua volta superava quanto asserito da S.U. 6070/2013, ha affermato come il principio di ultrattività del mandato alle liti implicava, nelle ipotesi di morte o perdita di capacità del soggetto rappresentato:
• che la notificazione della sentenza a detto procuratore ex art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione breve;
• il procuratore è legittimato a proporre appello (ma non ricorso per Cassazione, per cui serve la procura speciale);
• la notificazione dell’atto di appello a detto procuratore ex art. 330 c.p.c. comma 1 è pienamente valida.
All’esito del giudizio la società viene condannata al pagamento delle spese processuali e, quindi, implicitamente la Corte veneziana ammette che una società estinta, cancellata dal Registro delle Imprese possa essere condannata al pagamento delle spese processuali, de facto, come se non fosse mai stata cancellata: quasi come se tornasse parzialmente in vita l’orientamento pre-riforma del 2003 secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determinasse una mera presunzione di estinzione.


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