Quale forma deve avere la procura per la rappresentanza nel procedimento di mediazione per evitare la declaratoria di improcedibilità del procedimento
Sentenza Corte d’Appello di Napoli n.1860 del 2024
La Corte d’Appello partenopea prende posizione sulla forma della procura di cui dovrebbe essere munito il rappresentante che in luogo della parte partecipa al procedimento di mediazione. La normativa prevede che (art 8 D. Lgs. 28/2010) al procedimento di mediazione debbano partecipare le parti personalmente (assistiti dagli avvocati nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice) con possibilità di farsi sostituire, solo in presenza di giustificati motivi, da un rappresentante sostanziale munito di apposita procura.
Sulla forma di tale procura vi è un contrasto in giurisprudenza: la Corte d’Appello di Napoli con la presente sentenza si è pronunciata nel senso della necessità della forma solenne (procura speciale sostanziale riferita allo scopo con autentica notarile) con la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale nonostante la norma di legge non lo richieda espressamente e la Cassazione con la pronuncia n. 8473/2019 non l’abbia ritenuto necessario. L’adempimento del preventivo assolvimento della condizione di procedibilità in sede di impugnazione non è idonea a sanare, facendola ritenere maturata, la condizione di procedibilità.
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