L’interesse ad agire è correlato alla concreta tutela di un diritto soggettivo… anche in materia societaria
Sentenza Tribunale Torino, 12 Giugno 2024, R.G. 12819/2023
“È inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione di mero accertamento della qualità di Amministratore di fatto di una società di capitali, proposta dal terzo o dal singolo socio, in funzione del successivo esercizio dell’azione di responsabilità avanti ad un arbitro, sulla base che sia competente quest’ultimo in virtù di una clausola compromissoria”.
Commento legale dei nostri esperti
L’amministratore di una S.r.l. veniva convenuto in giudizio, dalla società affittuaria dell’azienda, ai fini dell’accertamento della sua qualità di amministratore di fatto della società. Siccome il contratto di affitto d’azienda conteneva una clausola compromissoria che attribuiva ad un collegio arbitrale la cognizione delle controversie scaturenti dal contratto, parte attrice chiedeva al Tribunale di Torino il mero accertamento della qualità di amministratore di fatto, accertamento prodromico e funzionale al successivo esercizio dell’azione di responsabilità.
Il Tribunale afferma che l’azione individuale del singolo socio o del terzo, di cui agli artt. 2395 e 2476 comma 7 c.c., rispettivamente per s.p.a. e s.r.l., postula la lesione del diritto soggettivo del singolo socio e terzo che si pone come conseguenza immediata e diretta dell’illecito comportamento degli amministratori.
L’azione individuale del socio o del terzo, esercitata dall’attore ha natura extracontrattuale e l’onere probatorio comprende: (i) la condotta dolosa o colposa degli amministratori; (ii) il danno derivato direttamente da tale condotta; (iii) il nesso causale tra condotta e danno.
Il Tribunale di Torino dichiara la domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto è stata portata all’attenzione del collegio una semplice questio factio, che va a costituire una frazione della fattispecie costitutiva del diritto; l’attore aveva infatti chiesto il mero accertamento della qualità di amministratore di fatto in funzione di un successivo giudizio di responsabilità dello stesso. La decisione del Tribunale di Torino è basata sul presupposto che «l’interesse ad agire richieda non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche la prospettazione di un risultato utile da conseguire giuridicamente apprezzabile» Cass. 28405/2018.
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