La nota di iscrizione ipotecaria indispensabile per il riconoscimento del privilegio in sede concorsuale
Sentenza Corte di cassazione n. 3839 del 12/2/2024
“In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile, e non aliunde surrogabile, ai fini della prova, da parte del richiedente l’ammissione, della garanzia ipotecaria del credito così insinuato”.
Cass. Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3839
Commento legale dei nostri esperti
Nel caso di specie un istituto di credito proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto non privilegiato il credito di cui si era richiesta l’ammissione allo stato passivo, in quanto la nota di ispezione ipotecaria era stata prodotta successivamente all’atto di costituzione in giudizio della curatela e non con il ricorso ex art. 98 L. Fall. (ora art. 206 CCII).
Nonostante l’inammissibilità di tale documento, la banca sosteneva che il credito fosse adeguatamente provato sulla base degli altri documenti prodotti (fra tutti l’avviso ex art. 498 c.p.c.) con il ricorso.
Di avviso diverso è la Corte di Cassazione. L’ipoteca nasce solo ed esclusivamente con l’iscrizione della stessa, nei limiti di quanto dichiarato dal richiedente nella nota di iscrizione e nei limiti della compatibilità con il titolo su cui l’ipoteca si fonda (gli elementi essenziali del titolo su cui si fonda l’ipoteca devono coincidere con quanto indicato nella nota di iscrizione e l’eventuale divergenza è causa di invalidità dell’iscrizione ipotecaria). Pertanto, in ragione della natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria l’unico documento utile a provare con certezza l’esistenza della stessa è la nota di iscrizione.
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