Diritto recesso ad nutum soci società per azioni spa

La cancellazione della società all’esito della liquidazione costituisce una rinuncia implicita a recuperare i crediti sociali anche da parte degli ex soci

Sentenza Corte di Cassazione n. 24246 del 9/8/2023

“L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione invece delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio”.
Cass. Civ. n. 24246/2023

Commento legale dei nostri esperti

In tema di cancellazione della società, i soci superstiti continueranno a rispondere dei debiti sociali in quanto sono considerati successori a titolo universale della società. Il regime di responsabilità varia a seconda del tipo di rapporto che in precedenza li legava alla società. I soci di società di capitali e i soci accomandanti di società di persone risponderanno limitatamente a quanto riscosso con il bilancio finale di liquidazione (cfr. la norma di cui all’art. 2495 c.c. per le società di capitali e la norma di cui al combinato disposto degli artt. 2312 e 2324 c.c. per la società in accomandita semplice), mentre i soci superstiti di società di persone risponderanno solidalmente e illimitatamente.
I giudici di legittimità con la presente pronuncia sostengono come la mancata attività del liquidatore in ordine a crediti esistenti al momento della liquidazione della società e la cancellazione della stessa dal registro delle imprese valgono come implicita rinunzia a quei determinati crediti.
L’impostazione draconiana della presente pronuncia che sembra far ineluttabilmente discendere dalla cancellazione dal registro delle imprese l’implicita rinuncia al credito è suscettibile di critica, quantomeno alla luce della sentenza n. 9464/2020 secondo cui, la mera cancellazione del registro delle imprese non può valere da sola come implicita rinuncia al credito. La rinuncia è infatti un atto abdicativo del proprio diritto, unilaterale e recettizio da cui deve emergere la volontà di voler rimettere il debito (art. 1236: «la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore»). L’univocità e la concludenza della rimessione del debito non può pertanto essere ricavabile dalla mera cancellazione della società dal registro delle imprese, ma tali requisiti devono essere valutati con riferimento al generale comportamento della società al momento della cancellazione.


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