I Comuni rispondono per responsabilità da direzione e coordinamento delle società in house providing
Sentenza Tribunale di Bari Sezione Impresa, 30 gennaio 2024
“Posto che in materia di società in house providing vi è alterità soggettiva tra l’ente pubblico partecipante e la società partecipata, dei debiti contratti dalla società in house nell’esercizio dell’attività imprenditoriale la stessa risponde col suo patrimonio, restando quello dell’ente locale insensibile a tali debiti purché destinato ad altre finalità di tipo istituzionale».
«In materia di responsabilità da direzione e coordinamento di società in house providing, è ammissibile l’azione risarcitoria nei confronti del socio pubblico (nella specie un comune), non potendo gli enti pubblici territoriali beneficiare dell’eccezione prevista per lo Stato
”.
Tribunale di Bari Sez. Impresa, 30 gennaio 2024, in Foro It., 2024, I, pag. 1600
Commento legale dei nostri esperti
Nel caso di specie la Curatela fallimentare di una società in house providing di un Comune, conveniva in giudizio il Comune stesso per vederlo condannare al risarcimento del danno in via principale per l’identità soggettiva sussistente fra comune e società in house e, in via subordinata, ex art. 2497 c.c. per aver il medesimo Comune esercitato l’attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
I temi che il Collegio barese si trova ad affrontare sono i seguenti: (i) l’alterità soggettiva fra il Comune che detiene il 100% delle partecipazioni nella società in house e (ii) l’applicabilità alla medesima fattispecie dell’art. 2497 c.c..
Quanto al primo profilo occorre dare una risposta negativa in quanto i tre requisiti necessari affinché una società possa essere in house (detenzione del capitale da parte di enti pubblici, salvo i casi e con i limiti previsti dalla legge, svolgimento dell’attività prevalentemente in favore degli enti partecipanti così come previsto dallo Statuto e assoggettamento della società al cd. “controllo analogo”) non mutano la natura privatistica della società in house, tant’è che anch’esse possono essere soggette al Fallimento (ora Liquidazione Giudiziale). Nel senso dell’alterità soggettiva va richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile n. 8186/2022.
Anche volendo aderire alla differente impostazione che nega alterità soggettiva fra Ente controllante e società in house (tra cui Cass., Sez. Un., 26283/2013 che verrà poi superata) deve comunque ritenersi che sussista quantomeno una separazione patrimoniale fra le due entità, che in ogni caso esclude che il Comune possa rispondere solidalmente e illimitatamente con la società in house dei debiti da questa accumulati.
Quanto alla domanda in via subordinata l’art. 2497 c.c. disciplinante la responsabilità della società capogruppo è applicabile anche ai Comuni in quanto l’art. 19, comma 6, D.L. 78/2009, convertito in legge con la Legge di conversione 102/2009, prescrive che «l’art. 2497, comma 1 c.c. si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica e finanziaria». La formulazione letterale della norma di interpretazione autentica dell’art. 2497 c.c. esclude l’applicazione dello stesso ai soli in cui l’attività di direzione e coordinamento sia svolta dallo Stato, soggetto pubblico per eccellenza, con la conseguenza di ritenerlo applicabile quando l’attività tipica di una capogruppo è esercitata da un soggetto diverso dallo Stato, ivi compresi i Comuni o gli enti locali in genere.
Prosegue il Collegio barese nel qualificare la responsabilità della capogruppo ex art. 2497 c.c. come extracontrattuale con la conseguente prescrittibilità della stessa nel termine di 5 anni, ai sensi della norma di cui all’art. 2949 c.c., con decorso dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale e l’incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni diventa percepibile ai terzi.
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