calcolo interessi legali liquidati in sentenza non menzionati

Gli interessi legali liquidati in sentenza, in mancanza di specificazione, vanno conteggiati ex art. 1284, comma 1, c.c.

Sentenza Corte di cassazione n. 12449 del 7 maggio 2024

“Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”.
Sentenza Cass. Civ. S.U. n. 12449/2024, in Foro. It., 2024, I, pag. 1752

Commento legale dei nostri esperti

La Sentenza in commento trae origine da un rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Milano ai sensi della norma di cui all’art. 363-bis c.p.c. con cui si chiedeva alla Corte di Cassazione di risolvere la questione concernente l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale che condannando la parte soccombente al pagamento di una somma di danaro, gli imponga di pagare gli «interessi legali» senza specificare se siano dovuti quelli di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c. o quelli di cui al comma 4. La questione affrontata non è irrilevante in ragione dell’entità del saggio degli interessi di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c. (i “super-interessi” previsti dal D .Lgs. 231/2003 in relazione al ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali).
Per risolvere la questione di dritto la Suprema Corte fa leva sul ruolo del giudice dell’esecuzione; egli non ha poteri di cognizione sul titolo esecutivo ma deve semplicemente limitarsi al dare esecuzione al comando in esso contenuto. L’attività del Giudice dell’Esecuzione è attività interpretativa del comando contenuto nel titolo esecutivo, non di integrazione del comando stesso. Non spetta pertanto al Giudice dell’Esecuzione in presenza di un titolo giudiziario ambiguo sotto il profilo della condanna al pagamento degli interessi decidere a che saggio debba farsi riferimento.
Quando il giudice della cognizione viene investito di una controversia quest’ultima riguarda anche se siano o meno dovuti gli interessi nella misura indicata dall’art. 1284 comma 4. La questione necessita di essere risolta con uno specifico accertamento da parte del giudice. Occorre accertare da parte del giudice se la fattispecie dedotta in giudizio possa dirsi produttiva dei “super-interessi”, se le parti hanno sottoscritto un accordo che ai sensi della comma 4 dell’art. 1284 escluda l’applicazione di tali super-interessi e anche quale sia il dies a quo di decorrenza degli stessi in quanto esso potrebbe potenzialmente coincidere con il giorno di proposizione di un ricorso cautelare ante causam (art. 671 c.p.c.), di un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 669-bis) o di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.).
Ne consegue che in assenza di specifica indicazione, anche solo desumibile dalla motivazione, debbano ritenersi applicabili gli interessi di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c..


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