Diritto concorsuale (fallimentare)

Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto concorsuale, ovvero nella gestione e risoluzione delle problematiche che attengono allo stato di crisi e insolvenza delle società, assistendo gli imprenditori che si trovano in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario allo scopo di perseguire il risanamento mediante l’accesso alle procedure alternative alla liquidazione giudiziale ed istituite dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

avvocato fallimentarista Verona Studio Legale Ascione Ciccarelli

Lo Studio legale è specializzato in diritto concorsuale (cd. diritto fallimentare), fornendo consulenza in merito a tutte le problematiche che interessano l’imprenditore e, in genere, i soggetti che si trovano in situazioni di tensione economico-finanziaria che possono sfociare nella crisi e/o nell’insolvenza, assistendo il management aziendale anche in relazione alle responsabilità degli organi sociali.

Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il CCII, ovvero il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha rivoluzionato la previgente legge fallimentare. Sono stati introdotti molteplici strumenti funzionali alla gestione della crisi delle imprese, tra cui:

  • Piano attestato di risanamento (art. 56)
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-58)
  • Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60)
  • Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)
  • Convenzioni di moratoria (art. 62)
  • Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63)
  • Piano di ristrutturazione omologato (artt. 64bis e 64ter)
  • Concordato preventivo (artt. 84-120)
  • Concordato semplificato (ex art. 18 D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021)
  • Liquidazione giudiziale (artt. 121-267)
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268)

Nell’ambito di quest’area di attività gli avvocati dello Studio legale forniscono consulenza e assistono i clienti nella valutazione delle migliori strategie per superare la crisi, valutando l’accesso ad uno degli strumenti messi a disposizione dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, sino alla gestione dell’insolvenza affiancando imprenditori, privati e società, nelle procedure di liquidazione giudiziale.

L’avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, titolare dello Studio, ha ricoperto e tuttora ricopre numerosi incarichi quale Curatore e Commissario giudiziale in fallimenti, liquidazioni giudiziali e procedure di concordato preventivo, nonché quale Commissario straordinario in procedure di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ex D.Lgs. 270/1999 (Legge Prodi-bis) con nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Studio legale specializzato in diritto fallimentare

L’avvocato concorsualista è una figura professionale che assiste gli imprenditori in stato di crisi o di insolvenza in percorsi di risanamento (restructuring e turnaround) e mediante l’avvio di strumenti di regolazione della crisi. I principali strumenti adottati dallo Studio per la gestione della crisi d’impresa sono i seguenti.

1) Strumenti negoziali / stragiudiziali

  • Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 CCII): l’organo amministrativo predispone un piano che va comunicato ai creditori, unitamente alla relazione di un professionista indipendente che attestati la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Tale piano non è successo ad approvazione, ma i creditori devono esprimere un consenso nella fase attuativa concludendo specifici accordi bilaterali con l’imprenditore, con il vantaggio che tali accordi non sono suscettibili di revocatoria.

2) Strumenti negoziali / stragiudiziali soggetti ad omologazione

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-61 CCII): strumento riservato agli imprenditori, anche non commerciali, ma non minori (cd. sopra soglia) che si trovino in stato di crisi e nelle sole ipotesi di previsione della continuità aziendale. Vanno siglati accordi con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (con obbligo di integrale soddisfazione dei creditori non aderenti, salva moratoria ex art. 57, comma 3, CCII) soggetti ad omologazione sulla base di un piano economico e finanziario attestato da un professionista indipendente in relazione alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità. Non è richiesto il rispetto della par condicio tra i creditori e, quindi, è possibile prevedere condizioni diverse, anche tra creditori appartenenti a categorie omogenee. Anche in tal caso i pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi non sono impugnabili per revocatoria. Previste anche forme di accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII) e ad efficacia estesa (art. 61 CCII).
  • Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): strumento di regolazione provvisoria della crisi riservato agli imprenditori, anche non commerciali, che si trovino in stato di crisi e nelle sole ipotesi di previsione della continuità aziendale e che, senza comportare una rinuncia al credito, prevede una dilazione dei pagamenti. La convenzione va conclusa con almeno il 75% dei creditori della stessa categoria (con efficacia vincolante anche per i non aderenti), previa attestazione di un professionista indipendente in ordine alle concrete prospettive che i creditori non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero con la liquidazione giudiziale.

3) Strumenti giudiziali di composizione della crisi da sovraindebitamento

  • Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII): è il principale strumento di risoluzione negoziale della crisi. La principale e più utilizzata procedura concorsuale a carattere volontario nella quale l’imprenditore commerciale in crisi (non minore, non agricolo e non per soci illimitatamente responsabili) formula una proposta ai creditori, che prevede il loro seppur parziale soddisfacimento, accompagnata da un piano (opportunamente attestato da un professionista indipendente) in cui sono tratteggiati tempi e modi di attuazione della proposta. Il Tribunale verifica la fattibilità economica e giuridica (corretta formazione delle classi e rispetto della par condicio creditorum). Durante tutta la procedura e fino all’omologazione l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale, salva l’autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione). Il piano è soggetto all’approvazione dei creditori e, se approvato, vincola anche estranei e dissenzienti.
    Sono disciplinate quattro tipologie di concordato:

    • a. liquidatorio: deve prevedere il soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari e 100% privilegiati, ovvero inferiore, ma non meno di quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale. I chirografari vanno soddisfatti con un + 10% rispetto alla liquidazione giudiziale. La proposta liquidatoria è ammessa solo se supportata dalla messa a disposizione di risorse esterne. Non è ammessa moratoria nel pagamento
    • b. in continuità: la continuazione è funzionale al ripristino dell’equilibrio economico-finanziario. I creditori vengono soddisfatti prevalentemente con i ricavi dell’attività. La continuità può essere “diretta” (l’attività prosegue in capo all’imprenditore in crisi) o “indiretta” (l’attività viene proseguita da un terzo a titolo di affitto, cessione, conferimento, usufrutto, ecc.). In questo caso non è prevista la soglia minima del 20% di soddisfacimento dei chirografari. Possibile ottenere una moratoria per il pagamento dei prelazionari di massimo 2 anni (in tal caso sono ammessi al voto).
    • c. con riserva (cd. prenotativo): l’imprenditore prenota il concordato (liquidatorio o in continuità) e nel termine assegnato dal Tribunale deve depositare il piano e la relativa attestazione. Per l’intera durata di detto termine il patrimonio è protetto dall’avvio e/o prosecuzione di azioni espropriative o cautelari);
    • d. minore (art. 74 CCII): è ammesso l’imprenditore minore, agricolo, start-up innovative e il professionista (non il consumatore) in stato di sovraindebitamento. La domanda viene presentata tramite un O.C.C. (Organismo di composizione della crisi).
  • Concordato semplificato (ex art. 18 D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021): previsto solo come possibile sbocco della composizione negoziata della crisi (C.N.C.) ed ha natura esclusivamente liquidatoria in vista dell’esdebitazione. Strumento nella disponibilità dell’imprenditore commerciale o agricolo (indipendentemente dai requisiti dimensionali) che si trovi in stato di crisi.
  • Liquidazione giudiziale (art. 121 CCII): meglio nota come “fallimento” presuppone l’insolvenza, ovvero l’irreversibile impossibilità per l’imprenditore commerciale di far fronte alle proprie obbligazioni. Ha come effetto lo spossessamento e la liquidazione viene curata dal Curatore.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII): proponibile solo da un soggetto di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII e, precisamente, dal consumatore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa e dall’imprenditore minore (art. 2, comma 1, lett. d) in quanto possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
    1. attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti;
    2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti;
    3. ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

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