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Cancellazione della società e sopravvenienze attive…in attesa delle Sezioni Unite

Sentenza Corte di cassazione n. 16477 del 13 giugno 2024

“Stante il contrasto tra sezioni della corte, va rimessa al primo presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se la cancellazione di una società dal registro delle imprese comporti la tacita rinuncia ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecitata definizione del procedimento estintivo”.
Sentenza Corte Cassazione 16477/2024, in Foro It., 2024, I, pag. 1999

Commento legale dei nostri esperti

In tema di sopravvenienze attive in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine a come debba essere interpretata la cancellazione della società in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
In seguito alle sentenze gemelle nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 le Sezioni Unite avevano affermato che in tema di sopravvenienze attive, non comprese nel bilancio finale di liquidazione, si determina un fenomeno di tipo successorio fra società e soci; pertanto, questi ultimi divengono titolari dei beni e crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e di quei crediti ancora incerti o illiquidi. Ne conseguiva che ad avviso delle Sezioni Unite, la cancellazione della società dal registro delle imprese implicava una rinuncia a tali crediti.
Il liquidatore che, pur in pendenza di giudizi concernenti la sussistenza di un credito, decideva comunque di cancellare la società esprime la volontà di rinunciare a tale pretesa (in tal senso e in conformità con l’indirizzo espresso dalle S.U. Cass. 15782/2016, cass. 23269/2016 e successivamente anche Cass. 24246/2023).
Tuttavia, si è affermato un differente orientamento giurisprudenziale che, contestando l’automatismo cancellazione-rinuncia, ha espresso la necessità di indagare l’effettiva volontà di remissione del debito della società nei confronti del creditore (ad esempio Cass. 9464/2020 e Cass. 30075/2020 richiamate dall’ordinanza interlocutoria).
Un’ulteriore pronuncia (Cass. 21071/2023) ha statuito che dalla cancellazione della società nel registro delle imprese si avrebbe una mera presunzione di rinuncia da parte della società, facendo quindi salva la prova contraria.
Sussistendo quindi il contrasto giurisprudenziale fra le varie sezioni viene rimessa la questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’assegnazione alle Sezioni Unite.


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