Abusivo frazionamento del credito da parte del creditore
Sentenza Corte di cassazione n.7299 del 2025
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025
Commento legale dei nostri esperti
Per la quarta volta in 25 anni le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sul tema dell’abusivo frazionamento del credito, che ricorre nelle ipotesi in cui, a fronte di un credito, il creditore procede alla riscossione dello stesso non mediante un’unica azione bensì mediante più azioni giudiziarie.
Una prima pronuncia a Sezione Unite, la n. 108/2000 aveva riconosciuto al creditore la facoltà di agire giudizialmente per il recupero anche solo di una parte del credito, con facoltà di riserva di azione per il restante; ciò in coerenza con la norma di cui all’art. 1181 c.c. che, se letta a contrario, consente al creditore di accettare un adempimento parziale.
Con una seconda pronuncia la n. 23726/2007, le Sezioni Unite avevano completamente ribaltato l’orientamento espresso nel 2000, sostenendo che non fosse consentito al creditore parcellizzare la pretesa creditoria in plurime richieste giudiziali, in quanto tale scissione sarebbe in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio del giusto processo.
Nel 2017 con un’altra sentenza resa a Sezioni Unite, il Supremo Collegio ha parzialmente rovesciato l’orientamento espresso nel 2017, affermando che, ove le pretese creditorie facenti capo ad un medesimo rapporto fra le stesse parti, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o comunque fondate sul medesimo fatto costitutivo al punto tale che, per essere accertate separatamente, sia necessaria una duplicazione dell’attività istruttoria, la parcellizzazione delle stesse (delle pretese creditorie) è possibile solo qualora sussista un interesse oggettivamente valutabile del creditore all’adempimento frazionato.
Si poneva anche il tema, non indagato direttamente dalle Sezioni Unite del 2017 circa le conseguenze di una domanda giudiziale volta all’accertamento di un credito illegittimamente frazionato: alcune sentenze risolvevano la questione in termini di improponibilità della domanda, altri in termini di improcedibilità e altre ancora faceva ricadere le conseguenze di tale condotta esclusivamente sulla ripartizione delle spese processuali.
Investite del tema le Sezioni Unite 2025 che, dopo aver ripercorso il panorama giurisprudenziale degli ultimi 25 anni, hanno effettuato alcune differenziazioni circa la “tipologia” del credito frazionato.
Qualora il credito frazionato derivi da un atto illecito, l’improponibilità della domanda è conseguenza non tanto della violazione dei criteri di buona fede e correttezza, quanto piuttosto della necessità di evitare che sulla medesima questione possano formarsi giudicati contrastanti.
Qualora invece l’abusivo frazionamento del credito attenga al processo esecutivo (tipicamente l’ipotesi in cui il creditore per un unico credito notifichi più atti di precetto o effettui più pignoramenti allo scopo di far lievitare le spese legali), la repressione di detto comportamento illecito dovrà avvenire sul piano delle spese legali. Il Giudice dell’Esecuzione dovrà quindi, previa riunione dei procedimenti liquidare le spese legali e i compensi con riferimento all’intero credito (sommando le varie parcellizzazioni) e non con riferimento a ciascuna frazione del credito.
La questione si complica notevolmente quando, con riferimento al credito frazionato, la frazione n. 1 è stata accertata con efficacia di giudicato e la frazione n. 2 invece è oggetto di contestazione.
In tali ipotesi l’improponibilità della domanda avente ad oggetto la frazione n. 2, implica di fatto l’impossibilità dell’accertamento stesso perché precluso dal giudicato sulla frazione n. 1 che copre il dedotto e il deducibile.
«Non può ritenersi che quel giudicato, separatamente formatosi in relazione ad analoghe ma distinte prestazioni tra le stesse parti, copra il dedotto e il deducibile nel senso che copra l’accertamento di tutti i crediti fino a quel momento maturati tra le parti e che sia preclusivo di un distinto accertamento del credito residuo» Cass. S.U. 7299/2025.
In tali casi, affermano le Sezioni Unite «la sanzione verso l’abuso opera esclusivamente sul piano delle spese processuali».
Considerando che non si può punire l’abusivo frazionamento del credito con una pronuncia di improponibilità della domanda, il creditore che agisce parcellizzando ingiustificatamente il credito può quindi venir condannato alla refusione delle spese processuali nei confronti della controparte soccombente.
Riepilogando quindi il tutto:
• a fronte di un abusivo frazionamento del credito il Giudice, rilevata anche d’ufficio la questione, deve sopporre la stessa alle parti in ossequio al generale principio del contraddittorio;
• il Giudice deve verificare se sia possibile procedere con la riunione dei procedimenti ex art. 274 c.p.c.;
• qualora la riunione non sia possibile, in ossequio a quanto stabilito dalle S.U. 2017 il Giudice deve verificare se la controparte aveva un oggettivo interesse al frazionamento del credito ritenuto meritevole di tutela;
• qualora il Giudice ritenga insussistente l’interesse di cui supra, e quindi sussistente l’abusivo frazionamento, dovrà di regola pronunciare l’improponibilità della domanda; tale pronuncia, essendo solo in rito non preclude la riproposizione della domanda nella sua interessa;
• qualora invece, la pronuncia dell’improponibilità di quella domanda specifica è ostativa alla riproposizione della stessa nella sua interezza in un diverso giudizio, il Giudice dovrà esaminare nel merito la questione e provvedere sulle spese di lite tenendo in considerazione l’abusività del comportamento creditorio.
Per concludere: colui che fraziona abusivamente un credito vedrà tendenzialmente rigettata in rito la domanda perché improponibile; tuttavia, se l’improponibilità implica l’impossibilità di riproporre la medesima domanda, essa andrà esaminata dal giudice nel merito, il quale terrà conto dell’abuso del diritto in sede di liquidazione delle spese processuali. Con la conseguenza che il soggetto vincitore nel merito potrebbe venir condannato alla refusione delle spese nei confronti della controparte soccombente.
Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto commerciale.
Se hai bisogno di un avvocato esperto in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.